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Il codice delle Assicurazioni Private, detto anche CAP, è stato istituito con decreto legislativo n. 209 del 2005 e prevede l’istituto dell’indennizzo diretto, in caso di sinistro automobilistico.
Questo procedimento, di per sé facoltativo per il danneggiato, dovrebbe permettere di accelerare le tempistiche nella liquidazione dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale in quanto gli consente di richiedere il risarcimento direttamente alla propria compagnia assicuratrice.
Tuttavia, tale istituto, non sempre è applicabile, il requisito essenziale è che ci sia stato un impatto tra due veicoli e che, a causa dell’impatto, non si siano verificati gravi lesioni fisiche che comportino invalidità permanente superiore al 9%.

Come richiedere l’indennizzo diretto

Nel redigere la richiesta in maniera corretta alla propria compagnia assicurativa, è necessario che nella denuncia siano presenti i seguenti contenuti:

  • il nominativo del soggetto che ha diritto al risarcimento ed il relativo codice fiscale;
  • il nominativo del soggetto che ha causato il sinistro;
  • luogo, giorno e orario in cui si è verificato il sinistro;
  • veicoli coinvolti e rispettive targhe;
  • descrizione della dinamica del sinistro;
  • indicazione del luogo, giorno e orario in cui il danneggiato è disponibile per la perizia;
  • se presenti, i nomi dei testimoni;
  • l’indicazione di eventuali interventi di autorità pubbliche.

Se si tratta di un sinistro che ha cagionato lesioni personali invece, oltre a quanto già descritto dovranno essere allegati:

  • documentazione medica comprovante le lesioni, compresi eventuali spese mediche;
  • attestazione medica che dimostri l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti;
  • indicazione dell’età del danneggiato;
  • indicazione dell’attività e del reddito del danneggiato.

In caso di incompletezza della richiesta di indennizzo diretto, la Compagnia assicurativa avrà 30 giorni di tempo per richiedere tutte le integrazioni che riterrà opportune.
Oltre ad inviare la richiesta alla propria Compagnia assicuratrice è importante metterne a conoscenza anche la Compagnia assicuratrice del veicolo che ha provocato il sinistro. Tale comunicazione deve avvenire tramite PEC o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Successivamente, la compagnia assicuratrice, apre il sinistro, comunica al danneggiato il numero di pratica ed il nominativo del liquidatore che la gestisce.

Tempi dell’offerta risarcitoria di indennizzo diretto

I tempi che la compagnia assicuratrice ha a disposizione per formulare l’offerta variano a seconda che si tratti di danni materiali o lesioni fisiche.
Nel caso in cui, a seguito del sinistro stradale, i danni siano solo materiali, la Compagnia assicuratrice dovrà formulare un’offerta di risarcimento o i motivi che la impediscono nel
termine di 60 giorni.
Diverso invece è il caso di sinistri stradali che hanno cagionato delle lesioni fisiche. In questo caso i tempi sono più lunghi perché la Compagnia assicuratrice, prima di fare la propria proposta risarcitoria, di norma richiede una visita dal medico legale di fiducia della compagnia stessa.
In questo caso i termini si allungano di 30 giorni, per cui la compagnia dovrà formulare un’offerta risarcitoria o i motivi che la impediscono entro 90 giorni dalla comunicazione di guarigione.
Nel caso in cui il danneggiato si rifiutasse di fare la visita dal medico legale i termini di 90 giorni verrebbero sospesi e potrebbe compromettere l’esito della richiesta risarcitoria anche in una successiva fase giudiziale innanzi ad un Tribunale.

Formulazione dell’indennizzo diretto

Nel caso in cui la compagnia assicuratrice fosse propensa a formulare un’offerta economica al danneggiato per il risarcire il danno subito e chiudere ogni controversia, il danneggiato si ritroverebbe a dover valutare le seguenti casistiche:

  • accettare l’offerta: se si ritiene che l’offerta sia congrua, si procede con l’accettazione della stessa. In questo caso la Compagnia dovrebbe provvedere al pagamento della somma di denaro entro 15 giorni (nella prassi capita spesso che serva qualche giorno in più) da quando è stata comunicata la volontà di accettare la proposta;
  • non accettare l’offerta: se invece si ritiene che l’offerta risarcitoria non sia congrua il danneggiato ha facoltà di rifiutare la proposta mantenendo comunque il diritto di ricevere la somma di denaro come acconto sul maggior avere. In questo caso la Compagnia assicuratrice dovrebbe provvedere al pagamento entro 15 giorni da quando è venuto a conoscenza del rifiuto;
  • non rispondere: trascorso il termine di 30 giorni senza alcun riscontro da parte del danneggiato, la Compagnia deve provvedere a liquidare l’importo proposto entro 15 giorni da tale termine. Anche in questo caso la somma viene considerata come acconto sul maggior avere.

Vien da sé l’opportunità di rivolgersi ad un professionista per negoziare la propria posizione con la compagnia assicuratrice al fine di tutelare i propri diritti e avere un giusto risarcimento, anche in considerazione del fatto che i relativi costi potranno essere pagati dalla Compagnia unitamente al danno originario.

Ricorso all’autorità giudiziaria

Nel caso in cui siano trascorsi 60 giorni, in caso di danno materiale, o 90 giorni, in caso di lesione fisica, senza che la Compagnia abbia comunicato al danneggiato le proprie volontà, questi ha diritto a ricorrere all’Autorità Giudiziaria. Tuttavia, il D.L. n. 132/2014, impone che, il danneggiato, prima di ricorrere al Tribunale o al Giudice di Pace
competente, inviti le controparti alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, avvalendosi dell’assistenza di un avvocato di propria fiducia.
Effettuato l’invito, la Compagnia Assicuratrice ha l’obbligo di fornire una risposta entro 30 giorni. Se ciò non avviene o in caso di risposta negativa, il danneggiato potrà ricorrere avanti all’Autorità Giudiziaria competente.

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