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Risarcimento danni incidente stradale

Come comportarsi in caso di incidente stradale? Bisogna sporgere immediatamente denuncia alla propria compagnia assicuratrice, a quella della controparte, o è meglio contattare prima un avvocato.

Ecco qualche rapido cenno su cosa prevede la legge in materia di risarcimento danni da incidente stradale non mortale.

Incidente stradale: cosa fare

La prima cosa da fare dopo un incidente stradale, indipendentemente da chi sia il presunto colpevole, è verificare le condizioni di tutte le persone coinvolte. Se queste non risultano ferite, bisognerà poi accertare lo stato dei veicoli e delle cose trasportate.

Fin da subito, sarà bene tentare di raggiungere un punto d’incontro con l’altro conducente sulla ricostruzione della dinamica del sinistro, e sulla assunzione della reciproche responsabilità – cosa che permetterà di compilare e sottoscrivere insieme il cosiddetto modulo CAI (di Constatazione Amichevole Incidente).

Questo dovrà contenere una descrizione quanto più precisa e dettagliata di come si sono svolti i fatti, oltre ai seguenti elementi essenziali:

  • Nome e generalità delle parti
  • Elementi identificativi dei veicoli incidentati (modello, targa, nome del proprietario) e delle rispettive polizze RCA
  • Data, ora e luogo del sinistro
  • Danni riportati
  • Indicazione e nomi (se noti) di eventuali testimoni
  • Firma delle parti

Tali informazioni possono anche essere riportate su un comune foglio di carta, qualora non si abbiano a disposizione gli appositi modelli prestampati.

Più chiara e precisa sarà la redazione del CAI, più speranze potranno esservi che il danno venga liquidato in tempi celeri.

Laddove non si raggiunga un accordo con la controparte, o questa si rifiuti di fornire le proprie generalità, o ancora abbandoni il luogo dell’incidente, allora sarà necessario l’intervento di Vigili Urbani, Carabinieri o Polizia Stradale, che effettueranno i rilievi del caso e redigeranno una relazione dei fatti.

È soprattutto in questi casi che diventa fondamentale farsi assistere da un avvocato pratico della materia, per ottenere il giusto risarcimento del danno subìto senza dover aspettare tempi “biblici”, e per non rischiare di vedersi attribuire responsabilità maggiori di quelle che si hanno.

Se, invece, sono presenti dei feriti – come è ovvio – bisogna chiamare immediatamente il 118, prima di operare ogni altra valutazione.

Ma veniamo ora agli aspetti più squisitamente risarcitori del post-incidente stradale.

l regime di indennizzo diretto

Dal 1° febbraio 2007 è in vigore il regime di indennizzo diretto per gli incidenti stradali con lesioni meno gravi, ovvero con soli danni a cose.

Tale sistema, pensato per agevolare i cittadini (ma anche le Compagnie assicurative!) e deflazionare il lavoro dei tribunali, prevede che i danni prodotti dal sinistro possano essere liquidati direttamente dalla compagnia assicuratrice di ciascun danneggiato, dopo che quest’ultimo abbia presentato alla stessa il modulo CAI debitamente compilato e firmato (anche senza la sottoscrizione della controparte).

Per poter accedere alla procedura di risarcimento diretto, è necessario che ricorrano alcune condizioni:

  • L’incidente deve essere stato causato dall’urto fra 2 soli veicoli a motore, immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, regolarmente assicurati e identificati
  • L’incidente deve essersi verificato sul suolo italiano, oppure nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
  • Il danneggiato che richiede l’indennizzo diretto deve essere non responsabile, o solo parzialmente responsabile dell’incidente.

I danni risarcibili in via diretta

In presenza dei presupposti di cui sopra, si potrà ottenere un risarcimento che copra:

  • I danni materiali al veicolo
  • I danni agli oggetti a bordo del veicolo coinvolto, appartenenti al conducente o al proprietario del veicolo stesso
  • Le lesioni personali subìte dal conducente, nei limiti del 9% di invalidità permanente (= lesioni di lieve entità o cosiddette micropermenenti)

I tempi della liquidazione diretta

Nelle ipotesi in cui è previsto l’indennizzo diretto, l’assicuratore è tenuto a comunicare la propria offerta risarcitoria (oppure il proprio diniego), in caso di danni solo materiali, nel termine di 30 giorni  dalla presentazione del CAI, se questo è stato sottoscritto da entrambi i guidatori ovvero entro 60 giorni se il modulo reca unicamente la firma del proprio assicurato/danneggiato.

Il termine per la comunicazione dell’offerta è, invece, di 90 giorni in caso ricorrano lesioni personali.

In realtà, tra  adempimenti istruttori, visite medico-legali e perizie meccaniche, non è raro che i tempi si allunghino anche del doppio.

Inoltre, nei casi in cui siano intervenute le Forze dell’Ordine, le compagnie assicuratrici attenderanno la ricezione di copia della relazione dell’incidente redatta da queste, prima di avviare le procedure di liquidazione.

Qualora la Compagnia fosse esageratamente lenta nel disbrigo della pratica, l’assicurato potrà segnalare il disservizio all’Ivass (l’Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni).

Se l’assicuratore rifiuta l’indennizzo diretto del danno da incidente stradale, sarà necessario adire le vie giudiziali.

Sinistri stradali non coperti dal regime di indennizzo diretto

Molti incidenti stradali restano esclusi dalla risarcibilità diretta ad opera della Compagnia assicuratrice del danneggiato.

È il caso, per esempio, di sinistri che vedano coinvolte più di 2 vetture o che siano scaturiti da una condotta “disturbante” -turbativa- di uno o più guidatori, piuttosto che da una collisione fra veicoli; o ancora, incidenti stradali che abbiano cagionato lesioni di gravità superiore al 9% di invalidità permanente, o addirittura mortali.

Quando non è possibile esperire la procedura di indennizzo diretto, l’iter per ottenere il risarcimento danni da incidente stradale si instaurerà con l’inoltro della relativa domanda all’assicuratore “avversario” – sempre che esista (v. prossimo paragrafo).

Un discorso a parte va fatto per le ipotesi in cui sul sinistro si apra un procedimento penale, avviato d’ufficio – in caso di conseguenze mortali o lesioni gravi –, oppure su querela di parte (per lesioni non gravi). Spesso, in tali situazioni, la tempistica del risarcimento sarà influenzata da quella del procedimento penale.

Infine, quando nell’incidente sia stato coinvolto un veicolo immatricolato all’estero, il danneggiato italiano dovrà inoltrare la propria richiesta di risarcimento all’Ufficio Centrale Italiano, che a sua volta incaricherà delle procedure di liquidazione una Compagnia assicurativa competente per il territorio nazionale.

ll Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è un istituto nato nel 1969 per dare ristoro ai soggetti danneggiati da veicoli o natanti non identificati (perché ad esempio il conducente è fuggito), non assicuratirubati, con targa falsa o, in qualche modo, “irregolari”. In questo caso, occorrerà presentare una domanda circostanziata alla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) e all’impresa assicuratrice competente per territorio in relazione al luogo in cui è avvenuto il sinistro.

Quando e perché rivolgersi a un avvocato

Nelle ipotesi summenzionate, è sostanzialmente indispensabile, in particolar modo per gli incidenti gravi o mortali, rivolgersi a uno studio legale per tutelare efficacemente i propri interessi.

Tuttavia – fatta eccezione per quei sinistri (di solito di gravità minima) in cui una parte ammette pacificamente la propria esclusiva responsabilità, e accetta di risarcire per intero il danno cagionato senza coinvolgere le assicurazioni – è sempre consigliabile farsi assistere da un buon avvocato sin dalle battute iniziali della pratica. Anche nei casi di indennizzabilità diretta. La parcella dell’avvocato resterà infatti a carico della Compagnia. E’ comunque consigliabile accordarsi sin da subito, col proprio legale, sul punto.

L’assistenza di un legale esperto in diritto delle assicurazioni e cause di risarcimento danni da incidente stradale potrà infatti far procedere più speditamente le pratiche della liquidazione. E riparerà da eventuali “comportamenti poco ortodossi” delle Compagnie assicuratrici – le quali, forti di una posizione di supremazia nei confronti dei consumatori, hanno spesso la tendenza a liquidare i risarcimenti “al ribasso” (spesso ricavandone addirittura un profitto).

Diversamente da quanto si è soliti pensare, infatti, quasi mai una Compagnia assicuratrice viene rifusa dalla ‘consorella’ (la Compagnia dell’altro conducente) per l’esatto importo delle somme corrisposte a titolo di risarcimento al proprio assicurato/danneggiato, in regime di indennizzo diretto. Bensì, sulla base di accordi interni, riceve generalmente un rimborso forfettario. Ecco perché, anche la propria Compagnia assicuratrice, ha tutto l’interesse a contenere l’entità degli indennizzi, come se si trattasse di soldi propri.

L’esperienza di un ‘addetto ai lavori’ potrà senz’altro evitare prassi scorrette, consentendo di ottenere un congruo riconoscimento dei propri diritti.

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