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Il risarcimento del danno morale

Molto spesso accade che da uno stesso fatto illecito – come ad es. un incidente stradale grave con lesioni a persone – scaturiscano sia danni patrimoniali che non patrimoniali. Mentre i primi ledono la sfera economico-patrimoniale di un soggetto, i secondi comportano un pregiudizio, non necessariamente avente rilievo economico, ai diritti inviolabili, costituzionalmente tutelati, della persona. Tra essi, è compreso il danno morale.

Che si tratti di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, come nel caso dei sinistri stradali, il Codice Civile prevede il risarcimento di entrambe le tipologie di danno.

In particolare, mentre il risarcimento del danno patrimoniale derivante da fatto illecito (danno emergente o lucro cessante) è disciplinato dall’art. 2043 c.c., il risarcimento di quello morale, derivante da fatto illecito relativo a responsabilità extra contrattuale, è previsto dall’art. 2059 c.c., il quale stabilisce che “il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”.

A differenza del danno patrimoniale, quindi, che è dovuto per “qualunque fatto”, doloso o colposo, abbia cagionato un danno ingiusto – essendo anche di più facile individuazione e quantificazione – il danno morale non sempre viene riconosciuto.

Nonostante le tutele previste dalla legge, questa tipologia di lesione emotiva, che spesso accompagna il danno alla persona – come nel caso di infortunio o sinistro stradale – può essere contestata, e dunque negata, dalle Compagnie assicurative, in assenza di una valida assistenza legale, in grado di individuare, se ricorrente, la specifica norma costituzionale violata dal comportamento del danneggiante e di provare, semmai in giudizio, l’effettiva esistenza e gravità della sofferenza subita.

Il risarcimento del danno non patrimoniale. Cos’è il danno morale

Con l’espressione danno non patrimoniale ci riferiamo a tutti i pregiudizi o sofferenze derivanti da lesione dei diritti della persona non immediatamente quantificabili in termini economici (es. un trauma, l’invalidità fisica o psichica, la perdita di una persona cara a seguito di un’errata diagnosi etc.).

Tra questi, è previsto il danno morale, ovvero il dolore, la sofferenza o il turbamento emotivo cagionato da un fatto illecito: un’alterazione dello stato emotivo che può essere di natura transitoria o permanente.

Quest’ultimo, come ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 16197/2015, va distinto (ed è autonomamente risarcibile) da quello biologico, che si riferisce alla lesione della sfera psico-fisica della persona, e da quello esistenziale, che lede l’esistenza di un soggetto, compromettendo la sua qualità di vita. La Corte ha inoltre chiarito che il danno morale può essere risarcito indipendentemente dalle ripercussioni che un evento lesivo ha sulla capacità della vittima di produrre reddito.

Nel caso specifico dei sinistri stradali, sarà quindi sicuramente dovuto il risarcimento dei danni patrimoniali subiti (es. danneggiamento auto, effetti personali, spese mediche etc.), nonché di quelli non patrimoniali (es. lesioni fisiche) ivi inclusi, in molti casi, i danni morali, come quelli derivanti dalla lesione del diritto costituzionale alla salute e all’integrità fisica o dalla perdita di un congiunto o ancora dallo stress post traumatico che può seguire l’evento infausto.

Il risarcimento del danno morale è autonomo rispetto al danno biologico

Nel 2020, nell’accogliere il ricorso proposto contro Unipolsai Assicurazione SPA , la Corte di Cassazione, sezione civile, (Ord. Sez. 3 Num. 21970 Anno 2020 –  nel ribadire il principio giurisprudenziale che riconosce il danno morale quale componente del danno non patrimoniale – ha affermato un principio molto importante, ovvero che il danno morale non è ricompreso nel danno biologico e deve essere liquidato autonomamente. Anche in caso di lesione non grave (c.d. micropermanente), deve dunque ritenersi sempre consentita la liquidazione del danno morale, in aggiunta a quello biologico previsto dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private.

Si tratta, infatti, di pregiudizi riferiti a momenti essenziali e diversi della sfera dell’individuo: da un lato, il dolore interiore e la significativa alterazione della vita quotidiana; dall’altro, il danno fisico (Cass., 3, n. 22585 del 3/10/2013). La vicenda giudiziaria verteva infatti sul risarcimento del danno conseguente a un incidente stradale in cui il ricorrente chiedeva il riconoscimento, e conseguente ristoro, sia del danno biologico permanente delle vittime (invalidità fisica) che del danno morale.

La natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale

Per prassi assicurativa, tuttavia, il danno morale, in caso di lesioni fisiche di lieve entità, non è più automaticamente risarcito dal 2008 (Sentenze di San Martino).

La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione – ovvero i principi di diritto desumibili dall’insieme delle decisioni prese nel tempo dagli organi giurisdizionali -, attribuisce al danno non patrimoniale una natura unitaria ed omnicomprensiva, ma attraverso lo strumento della c.d. personalizzazione, prevede che il Giudice debba garantire l’integrale risarcimento del danno subito dalla vittima senza però liquidare due volte il medesimo pregiudizio e sempre affidandosi a criteri uniformi.

Incidente stradale: lesioni fisiche ed emotive. Come ottenere il risarcimento

In determinate circostanze chi subisce una lesione fisica subisce altresì una lesione nella propria sfera emotiva, talvolta fortunatamente solo transitoria, altre volte permanente nel tempo.

In caso di coinvolgimento in incidenti stradali con danni fisici alle persone, lievi, gravi o mortali, è possibile far valere i propri diritti nei confronti dei responsabili e delle relative compagnie assicurative. L’obiettivo è ottenere il pieno risarcimento del danno morale, oltre all’equo ristoro della lesione fisica sofferta: per questo motivo, la scelta di rivolgersi al professionista legale può fare la differenza.

Lo studio legale Corona offre la propria consulenza  per la tutela di tali interessi. Lo studio ti seguirà sin dall’inizio: sia in una prima fase di trattativa con la compagnia assicurativa (che il più delle volte consente di raggiungere un accordo ed evitare i tempi del giudizio) che negli eventuali gradi di giudizio di merito, volti a dimostrare, se ricorrente, la lesione del diritto costituzionale inviolabile generatrice del danno morale. In altre parole, ti aiuterà a provare la reale portata del pregiudizio subito e il nesso di causalità tra la sofferenza emotiva e il fatto illecito.

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