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In caso di sinistro stradale, il danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni subiti, compresi quelli da perdita del valore di mercato del veicolo.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26268/2023, ha stabilito che, anche in caso di mancato intervento di riparazione del veicolo, l’IVA deve essere sempre inclusa nella liquidazione del risarcimento.

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Il contesto

La sentenza menzionata, resa dalla Corte di Cassazione il 11 luglio 2023, ha riguardato un caso di risarcimento del danno materiale subito da un veicolo a seguito di un sinistro stradale.

La ricorrente, proprietaria di un autocarro, aveva chiesto all’autorità Comunale, quale custode della strada teatro del sinistro, il risarcimento dei danni subiti dal veicolo a causa della presenza, già segnalata, di una macchia oleosa sul manto stradale.
La Corte d’Appello de L’ Aquila aveva parzialmente accolto il ricorso, condannando il Comune al risarcimento, a titolo di rimborso delle spese di riparazione effettivamente sostenute dalla danneggiata.

La stessa ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando l’omesso riconoscimento dell’Iva sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.

La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito.

In particolare, la Corte ha rilevato che la liquidazione del risarcimento del danno da perdita del valore di mercato di un veicolo, anche se non ancora riparato, deve includere l’Iva, in quanto tale imposta è un onere accessorio e conseguente al danno.

La Corte ha fondato la propria decisione su due motivi principali:

  • In primo luogo, ha osservato che il danno da perdita del valore di mercato di un veicolo si configura come una diminuzione del patrimonio del danneggiato, che si manifesta in un minor valore di scambio del bene. Tale danno, pertanto, deve essere risarcito nella sua integralità, comprensivo di tutti gli oneri accessori, quali l’Iva.
  • In secondo luogo, ha ritenuto che l’Iva non possa essere considerata un danno ulteriore, bensì un mero onere che il danneggiato è tenuto a sostenere per ottenere la riparazione del veicolo. In tal senso, la Corte ha richiamato la giurisprudenza che ha già affermato che l’Iva è un costo che grava sull’acquirente del bene, e che deve essere quindi necessariamente sostenuto dal danneggiato per ottenere la riparazione del veicolo.

In conclusione, la Corte ha condannato l’autorità Comunale a corrispondere alla ricorrente l’importo dell’Iva, oltre agli interessi legali.

Risvolti pratici della sentenza

Questa sentenza ha dunque il merito di chiarire un importante aspetto della disciplina del risarcimento del danno da perdita del valore di mercato di un veicolo.
In particolare, la Corte ha stabilito che l’Iva deve essere sempre inclusa nella liquidazione del danno, anche se il veicolo non è ancora stato riparato.

Tale decisione è coerente con la giurisprudenza consolidata in materia di oneri accessori e conseguenti al danno

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