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Risarcimento danni per incidente stradale mortale, risarcimento morte congiunto

Chi ne ha diritto e quando richiederlo

Quando sfortunatamente un sinistro stradale abbia avuto un esito mortale, il diritto al risarcimento danni passa dalla vittima vera e propria ormai estinta (il de cuius), ai congiunti di questa e ad altri soggetti – le cosiddette “vittime secondarie” –, i quali vantano un’autonoma legittimazione ad agire, rappresentati da un avvocato, per ottenere ristoro ai propri interessi lesi.

Chi sono le vittime secondarie di un incidente stradale mortale

Rientrano nella cerchia delle vittime secondarie:

  • i prossimi congiunti, ovvero: il coniuge, i figli, i fratelli, le sorelle, i nonni e i nipoti in linea retta– indipendentemente dal fatto che fossero o meno stabilmente conviventi con il de cuius;
  • il convivente more uxorio, a certe condizioni;
  • altri parenti, quali: gli zii, i cugini, i cognati etc.;
  • in via residuale, chiunque possa vantare un danno dimostrabile.

Costoro possono chiedere di essere risarciti per una diversa gamma di danni sofferti. Vediamoli brevemente.

Incidente stradale mortale: i danni risarcibili

I soggetti identificati come vittime secondarie – si diceva – sono titolari di un diritto al risarcimento del danno da incidente mortale per le lesioni di tipo patrimoniale e non patrimoniale prodottesi direttamente nella loro sfera giuridica.

Patrimoniali

I danni patrimoniali coprono essenzialmente le categorie del Danno Emergente e del Lucro Cessante.

Il Danno Emergente è la diminuzione economica effettivamente subìta dai congiunti – o comunque dalle vittime secondarie – a seguito dell’incidente mortale, e consta di tutte le spese sostenute per prestazioni sanitarie, onoranze funebri, tumulazione del defunto etc.. Hanno diritto di essere risarciti a titolo di danno emergente coloro che forniscano prova (= ricevuta) dell’avvenuto pagamento di tali spese.

Il danno da Lucro Cessante rappresenta invece un “non-guadagno”, ed il suo ammontare, a differenza del danno emergente, è soltanto ipotizzabile. Più precisamente, esso consiste nella perdita di somme che con buona probabilità sarebbero state corrisposte dal de cuius ai parenti dello stesso (o, come sopra, alle vittime secondarie) e che, morto costui, non potranno più essere percepite. In una parola, il lucro cessante è il cosiddetto mancato arricchimento. A seconda, dunque, del grado di parentela, del rapporto di convivenza o della relazione comunque intercorrente fra la vittima principale e le vittime secondarie, il mancato arricchimento avrebbe potuto consistere in: contribuzione alle spese familiari, mantenimento, versamento degli alimenti, elargizione di regali etc..

La determinazione esatta del quantum di questo genere di danno è meno agevole di quella del danno emergente, dal momento che si tratta di una lesione economica soltanto potenziale. Tutto è rimesso al libero convincimento del giudice, che lo liquida in via equitativa, a norma degli articoli 1226 e 2056 c.c.. Tuttavia, la giurisprudenza di merito ha ultimamente elaborato dei criteri orientativi per la definizione dell’ammontare del danno da lucro cessante, basati sul reddito annuo percepito dalla vittima all‘epoca dell’incidente. Gli attori/danneggiati, dal canto loro, potranno presentare ogni genere di prova a dimostrazione del danno, compresa quella presuntiva ex art. 2727 c.c..

Non patrimoniali

Quanto ai danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., il risarcimento per il decesso di un congiunto o compagno a seguito di incidente stradale, copre sostanzialmente la perdita del legame affettivo e sociale con questo  e le conseguenti ripercussioni sulla vita della vittima secondaria. Pertanto, tutti i soggetti lesi a vario titolo dall‘evento luttuoso – e  non solo i congiunti in senso stretto – potranno ottenere ristoro alla loro sofferenza.

Anche in questo caso, come per il lucro cessante, la liquidazione del danno da parte dei giudici è affidata a criteri di natura equitativa.

Venendo al significato specifico di danno non patrimoniale, le ultime sentenze di Cassazione (cfr. Cass. S.S.U.U. nn. 26972/08; 2697308; 26974/08; 26975/08) sono concordi nel considerare come un unicum le diverse voci tradizionalmente afferenti a questa macro-categoria. (Mentre in passato si distingueva fra danni: morali, biologici, esistenziali, e da compromessa vita di relazione). Ciò significa che dovranno essere risarcite – ove provate – tutte le alterazioni negative di natura non economica che affliggano la vita del ricorrente in conseguenza del sinistro.

Nocumenti derivati dalla lesione di interessi e valori costituzionalmente rilevanti (vd. artt. Cost.: 2 – “Diritti inviolabili dell’uomo all’interno della formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità”; 29 – “Diritti della famiglia”; 30 – “Diritto-dovere dei genitori di educare, mantenere ed istruire la prole”), per la cui quantificazione monetaria si fa riferimento a una serie di elementi – quali, ad esempio: rapporto di parentela, rapporto di convivenza o relazione affettiva; età della vittima principale e di quella secondaria; composizione del nucleo familiare etc. – contenuti in tabelle per il calcolo dei danni da incidente stradale mortale, pubblicate dai Tribunali di Milano e Roma.

Risarcimento in favore del convivente

In caso di una convivenza more uxorio (coppia di fatto) stabile e duratura, la giurisprudenza tende già da anni ad ascrivere diritti risarcitori anche al/la compagno/a del defunto, purché emergano in maniera inconfutabile il rapporto di “familiarità” e comunione di vita fra i partner – caratterizzato da reciproca assistenza materiale e morale –, e l’evetuale consuetudine del defunto di contribuire regolarmente al bilancio comune. Sul punto va segnalata la sentenza n. 23725 del 16/09/2008 della Corte di Cassazione, secondo cui: il decesso di un componente della coppia a seguito di fatto illecito di terzi – come può essere un sinistro stradale, ma anche, per esempio, un incidente sul lavoro – determina il diritto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, in capo al convivente superstite.

E numerose altre pronunce della Suprema Corte si iscrivono nello stesso solco.

Ad ogni modo, la legge sulle Unioni Civili e Convivenze di Fatto n. 76/2016 entrata in vigore lo scorso giugno dovrebbe aver eliminato qualunque margine di discrezionalità in proposito: ha infatti espressamente previsto – al comma 49 dell’art. 1 –  la risarcibilità del danno da morte per illecito altrui in favore del partner superstite pur non unito civilmente.

È consigliabile, comunque, rivolgersi a uno studio legale che tratti abitualmente la materia, per sapere come muoversi.

Si è detto sin qui del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti direttamente dalle vittime secondarie (danni jure proprio). Ma non sono i soli.

I danni jure hereditatis

Nel caso in cui l’evento morte non segua immediatamente al sinistro stradale, ma intervenga dopo un certo lasso di tempo da questo, gli eredi della vittima acquisiscono il diritto ad essere risarciti anche per i danni che si sono prodotti direttamente nella sfera del de cuius prima di spegnersi, e che si sono trasmessi loro per successione mortis causa. Si tratta dei cosiddetti danni jure hereditatis, che sono: il danno biologico terminale e il danno catastrofico.

Il danno biologico terminale da incidente stradale mortale consiste nello stato di menomazione psico–fisica subìta dalla vittima in seguito alle ferite riportate. Esso ricomprende altresì le spese sopportate per: visite mediche, interventi chirurgici, degenza ospedaliera, spostamenti e assistenza del ferito-defunto.

Per danno catastrofico si intende, invece, il dolore morale di massima intensità sofferto dal de cuius prima del decesso. Perché possa configurarsi quest’ultima categoria di danno, è necessario che la vittima – almeno per un breve periodo – fosse in possesso delle capacità cognitive, e comunque sufficientemente lucida da percepire i patimenti connessi alla propria condizione (fra cui, anche, il timore e l’imminenza della morte stessa).

Mentre non è rilevante – secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali – che sia intercorso un considerevole lasso di tempo tra il momento dell’incidente e quello del decesso. Anzi, sempre più spesso si riconosce la risarcibilità del danno catastrofico jure hereditatis anche laddove la morte sia sopraggiunta pressoché contestualmente (= morte (quasi) sul colpo);  purché – come detto – la vittima abbia avuto modo di rendersi conto della situazione.

Quando manca il testamento

Qualora il defunto non abbia lasciato un testamento, gli eredi – in percentuali diverse – vengono individuati dalla legge in: coniuge (al quale sono equiparate le parti di unioni civili come da L. 76/2016); figli (o nipoti discendenti, nel caso i figli siano già morti); e – in mancanza di figli –, genitori o nonni. Ove manchino tutte queste figure di soggetti successibili succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali. In assenza di fratelli (o di loro discendenti), la successione si apre in favore di altri parenti, non oltre il sesto grado. Infine, succede lo Stato.

Il soggetto chiamato all’eredità dalla legge sarà, quindi, l’erede legittimo.

Anche in presenza di un testamento, tuttavia, la legge garantisce una quota di eredità, indipendentemente dalle decisioni del testatore, agli eredi legittimari che, secondo la legge (art. 536 del codice civile,  sono il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi; ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi)

In mancanza di disposizioni testamentarie, non vengono attribuiti in questo ambito diritti successori al convivente more uxorio. La summenzionata sentenza n. 23725/08 sembra riferirsi ai soli danni jure proprio, così come il richiamo operato dalla legge 76/2016.

Risarcimento danni da incidente stradale mortale: prescrizione

Entro quanto tempo è possibile agire civilmente per il risarcimento dei danni da incidente stradale mortale? Secondo il comma 2 dell’art. 2947 c.c., il diritto al risarcimento del danno cagionato dalla circolazione di veicoli si prescrive nel termine di 2 anni  (anche se la norma non distingue tra danni alle cose e lesioni personali). Le cose cambiano quando l’incidente si concreta in un reato (come è appunto l’omicidio stradale o, in casi meno gravi, le lesioni personali stradali) per il quale sia prevista una prescrizione più lunga: in questo caso – stabilisce l’ultimo comma dello stesso art. 2947 – l’azione civile per il risarcimento del danno si prescrive negli stessi termini del processo penale.

Si specifica, però, subito dopo, che: se il reato-incidente stradale si è estinto per ragione diversa dalla prescrizione, oppure è intervenuta una sentenza irrevocabile (= non più impugnabile) di condanna, la prescrizione dell’azione risarcitoria torna ad essere di 2 anni – decorrenti dal giorno dell’estinzione del reato o da quello in cui la pronuncia penale è divenuta irrevocabile.

Per saperne di più…

La consulenza di un avvocato esperto in diritto delle assicurazioni e cause di risarcimento danni per incidenti stradali, potrà certamente sciogliere qualunque dubbio in merito ai tempi per ottenere giustizia in sede civile, e sulle altre questioni accennate in queste pagine.

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