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Il calcolo del danno biologico

Non è sempre semplicissimo determinare l’esatto ammontare del totale dei danni risarcibili a seguito di un sinistro o altro fatto illecito.

Se non presenta particolari problemi la liquidazione della perdita patrimoniale da danno emergente, le cose si fanno più complicate quando si parla di lucro cessante ma, soprattutto, quando si tratta di calcolare il danno biologico – definibile come qualunque lesione dell’integrità fisica e/o psichica della persona.

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Lesioni micropermanenti

La legge (art. 139 D.lgs. 209/2005), infatti, detta dei criteri “tabellari” per il calcolo del danno biologico solo in caso di sinistro stradale e solo in merito a quelle che vengono chiamate ‘lesioni di lieve entità’ (o micropermanenti) – ovvero quei danni psico-fisici che comportino una invalidità stimata in non più di 9 punti percentuali.

In questi casi, il quantum del risarcimento dovuto si ottiene moltiplicando il numero percentuale dell’invalidità attribuita dal medico legale, per un coefficiente che, a partire dall’11° anno di vita, decresce al crescere dell’età del soggetto danneggiato nella misura di 0,5 punti percentuali per anno. Al valore così ottenuto (= danno biologico permanente) vanno poi sommati quelli corrispondenti all’inabilità temporanea, sia essa parziale o assoluta (= danno biologico temporaneo)

Una volta ottenuto l’importo del danno biologico risarcibile, a norma del comma 3 dell’art. 139, esso potrà essere aumentato dal giudice con “equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato” con un incremento fino al 20% – a titolo di danno morale.

Dettata all’interno del T.U. sulle Assicurazioni Private – D.lgs. 209/2005, in materia di infortuni da circolazione stradale, la norma si estende anche al risarcimento delle lesioni da colpa medica per espressa previsione della legge (Legge, 08/03/2017 n° 24). Sulla applicabilità analogica della stessa norma al risarcimento delle lesioni micropermanenti da altro fatto illecito, la giurisprudenza è divisa.

Lesioni macropermanenti

Per le lesioni di entità superiore al 9% (cosiddette macropermanenti), nonché, secondo diverse pronunce, per le lesioni micropermanenti derivanti da fatto illecito diverso dal sinistro stradale,  non esistono criteri legislativi fissi. Occorre perciò fare riferimento alle tabelle elaborate in via equitativa dal tribunale di Milano, da ritenrsi applicabile a livello nazionale.

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