skip to Main Content

Il riconoscimento e la valutazione economica del danno morale subito da un individuo mantengono la loro indipendenza da altre forme di danno non patrimoniale, e non è giustificabile incorporarli nel concetto di danno biologico. Questa è la chiara posizione espressa dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza del 9 novembre 2022, n. 32935.

Definizione del concetto di Danno Morale

Per comprendere appieno questa pronuncia, è fondamentale definire il concetto di danno morale, rappresentante uno stato di sofferenza interiore indipendente da eventi o dinamiche relazionali nella vita del danneggiato. La Corte ribadisce che il riconoscimento e la liquidazione economica di tali danni rimangono indipendenti da tutte le altre forme di danno non patrimoniale.

Al fine di ottimizzare la valutazione dei danni non patrimoniali, il giudice di merito deve:

  1. Verificare la possibile sovrapposizione tra danno biologico e danno morale.
  2. In presenza di entrambi, specificare l’importo del risarcimento, seguendo le tabelle previste per ciascuna forma di danno.
  3. Nel caso in cui la componente morale non sia riconosciuta, considerare solo il danno biologico senza l’applicazione dell’incremento previsto per il danno morale.
  4. Se soddisfatti i requisiti per personalizzare il danno biologico, procedere con un aumento del solo danno biologico, in conformità alle tabelle vigenti.

Il contesto

La decisione della Cassazione arriva dopo la sentenza della Corte d’appello di Milano, che aveva confermato la condanna della compagnia assicuratrice a risarcire i danni subiti da un individuo coinvolto in un incidente stradale, decisione precedentemente assunta dal giudice di primo grado.

La Corte d’Appello ha stabilito che il giudice di primo grado aveva correttamente valutato e quantificato i danni economici e non economici effettivamente dimostrati dalla parte che agiva in giudizio.

La Corte Suprema ha invece accolto il ricorso dei genitori di un ragazzo rimasto gravemente ferito in un incidente stradale e ha enunciato il seguente principio di diritto “il riconoscimento positivo e la concreta valutazione economica dei disagi subiti dalla persona a causa del danno morale mantengono la loro indipendenza rispetto ad altre forme di danno non patrimoniale, e non è giustificabile incorporarli nel danno biologico“.

L’ordinanza

In sintesi, la Corte di Cassazione conferma che il danno morale mantiene la sua indipendenza rispetto al danno biologico, rappresentando una sofferenza interiore separata dagli aspetti relazionali della vita del danneggiato. 

Per consulenza in materia di risarcimento danni e incidenti stradali, è comunque sempre preferibile rivolgersi a un avvocato che eserciti nel settore della responsabilità civile e con attività prevalente in materia di risarcimento danni morali e danno biologico.

Back To Top